Statuto Comunale

pubblicato il 11 January 2009, 16:18

Il seguente testo rappresenta una trascrizione dello Statuto Comunale di San Lorenzo Maggiore. Si è cercati di riprodurre fedelmente quanto scritto ma il testo è da considerarsi privo di valore legale.

Comune di San Lorenzo Maggiore Provincia di Benevento

Statuto Comunale

Indice

Cenni Storici

Il territorio di San Lorenzo Maggiore si estende sulle ultime propaggini calcaree di Toppo Croce e di Toppo Belvedere, dominanti la valle del Calore. Il primo borgo sorse a sud del Toppo Belvedere, luogo strategicamente idoneo: A costruirlo furono i profughi di Limata, importante ed antichissimo nucleo abitativo che sorgeva nel territorio, oggi denominato Piana. Limata, coinvolta nelle vicende storiche dei Sanniti e dei Romani, subì successivamente le invasioni dei longobardi, dei Saraceni, e dei Bizantini. La presenza in loco di questi ultimi è confermata, oltre che dai fatti storici anche da alcune importanti testimonianze quali portali in pietra e l’icona della Madonna della Strada. Furono le tragiche vicende appena citate che costrinsero gli abitanti a rifugiarsi in luoghi più sicuri. Il borgo originario di San Lorenzo Maggiore è, quindi tipicamente medievale. Nonostante le trasformazioni operate dal tempo e dall’uomo è possibile ammirare i ruderi della cinta muraria del fortino Longobardo e due delle quattro porte (Porta Valle e Porta Cornicelli) che ancora resistono quale testimonianza della storia millenaria. Dopo il 1400 il borgo si ampliò, si costruì a ridosso della cinta muraria (le cui funzioni di difesa erano venute meno con il cessare delle invasioni) e, successivamente nelle zone a sud, verso l’attuale Largo Soprasanti ed a nord, lungo quella che oggi è via Elci. Dalla variazione di stili architettonici si può ben cogliere la storia urbanistica del comune negli ultimi cinque secoli. Dal 1151 al 1460 San Lorenzo Maggiore fece parte del feudo dei Sanframondi. Coinvolto nei fatti bellici tra Angionini ed Aragonesi, nell’aprile del 1460 fu saccheggiato e bruciato per ordine di Ferdinando I d’Aragona e quindi assegnato ai duchi Carafa i quali qui governarono per oltre tre secoli, fino all’abolizione del sistema feudale. Pur soffocato dagli eccessi di potere del “Signore” Sa Lorenzo, come le altre comunità locali, continuò a battersi per conservare la propria autonomia permettendo, così, al fiorire del “comune urbano e rustico”, chiamato “Universitas”, unione di tutti i cittadini. In questo periodo il governo locale era affidato ad una giunta del Parlamento, formata da quattro “Magnifici Eletti” e da sei “Magistrati deputati”. La Giunta teneva le proprie riunioni nella casa comunale sita in Piazza Municipio. Nel corso dei secoli numerose sono state le calamità che hanno colpito San Lorenzo Maggiore: dalla peste del 1656 al terremoto del 1688 e da ultimo, a quello del 23 novembre 1980. Queste calamità non hanno, prò, fiaccato lo spirito dei laurentini, gente operosa che ha sempre trovato la forza di ricominciare, dedicandosi ogni volta con maggiore impegno a quella che è l’attività prevalente: l’agricoltura.
I vigneti e gli uliveti, infatti, da sempre costituiscono fonte primaria di ricchezze, incrementati nella seconda metà dell’800 allorquando iniziò il declino della pastorizia, ancora oggi danno vivi rinomati nell’intera regione ed olio genuino prodotto secondo canoni tradizionali e familiari.*

Bibliografia: Nicola Vigliotti “Limata e San Lorenzo Maggiore – Studi di storia meridionale” 1977.

Titolo I – Disposizioni generali

Articolo 1 – Autonomia del Comune
  1. La comunità locale laurentina, soggetto di autonomia riconosciuta dalla Costituzione della Repubblica Italiana, costituisce un ente, denominato “Comune di San Lorenzo Maggiore” per la cura dei propri interessi e per la promozione del proprio sviluppo.
  2. Il Comune rappresenta la propria comunità, la quale si autogoverna con i poter e gli istituti di cui al presente Statuto.
Articolo 2 – Finalità
  1. Il Comune promuove lo sviluppo civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori della Costituzione Italiana e ai principi esplicitati nella dichiarazione universale dei diritti dell’uomo secondo la quale il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo consiste nel riconoscimento della dignità di ogni essere appartenente alla famiglia umana.
    • Informa la sua attività ai valori partecipazione e della solidarietà senza distinzione di sesso di razza, lingua e religione.
    • Garantisce e valorizza il diritto della persona, in forma singola o associata, concorre all’indirizzo, allo svolgimento e al controllo delle attività dell’amministrazione locale.
    • Favorisce la libertà, la pace e l’incontro fra i popoli; Si impegna per il rispetto, la dignità e l’accoglienza di ogni essere umano, attiva forme di cooperazione, scambi, gemellaggi con città di tutto il mondo.
    • Promuove e sostiene iniziative che sviluppano il processo di integrazione europea, persegue gli intenti della carta europea dell’autonomia locale e si impegna per la sua attuazione.
    • Ricerca nello spirito di solidarietà, l’integrazione sociale degli immigrati e garantisce il rispetto dei loro diritti.
    • Valorizza il patrimonio culturale in tutte le sue forme, favorisce iniziative fondate sulla tradizione storica locale.
    • Opera per la conservazione e valorizzazione del patrimonio monumentale, artistico, documentale ed archivistico.
    • Opera perché, oltre al superamento di ogni forma di alfabetismo, sia reso effettivo il diritto allo studio ed alla formazione permanente dei cittadini.
    • Riconosce la tutela dell’ambiente e del paesaggio fra i valori fondamentali della comunità. A tal fine nell’ambito delle competenze attribuitegli dalla legge, sostiene interventi e progetti di recupero ambientale, naturale, di riqualificazione dell’estetica cittadina, adotta le misure per contrastare e ridurre l’inquinamento atmosferico, delle acque e garantisce la salubrità dei luoghi di lavoro, opera per l’abbattimento delle barriere architettoniche.
      Pone al centro della sua azione amministrativa il riconoscimento e la tutela della persona umana.
    • Valorizza la funzione di promozione sociale e di servizio perseguita da libere associazioni di ogni ispirazione ideale, religiosa, culturale ed etnica, costruite senza scopo di lucro ed aventi finalità sociali, culturali, scientifiche, educative, sportive, ricreative, turistiche, di protezione ambientale e di salvaguardia del patrimonio storico ed artistico.
    • Attua nella propria azione amministrativa i principi di trasparenza, buon andamento ed imparzialità, nonché di economicità ed efficacia.
    • Organizza la propria attività in modo da garantire la partecipazione dei cittadini, singoli ed associati, alle scelte politiche della comunità.
    • Concorre alla realizzazione di un sistema di assistenza e sicurezza sociale, in collaborazione con le istituzioni pubbliche e le associazioni di volontariato,
    • Assicura alla famiglia, che riconosce come soggetto sociale, la possibilità di adempire ai compiti previsti dall’ordinamento giuridico nel rispetto della parità fra i sessi.
    • Promuove un equilibrato sviluppo socio-economico del territorio nel suo complesso, sia garantendone l’integrità e la corretta utilizzazione anche attraverso il patrimonio comunale nonché valorizzando le caratteristiche sociali, culturali e produttive.
Articolo 3 – Programmazione e forme di cooperazione
  1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
  2. Concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della regione 3. Campania, avvalendosi dell’apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel proprio territorio.
  3. (il quarto punto non è incluso nello statuto, nota di Libertà e Informazione).
  4. I rapporti con gli altri comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, complementarietà e sussidiarietà, tra le diverse sfere di autonomia.
Articolo 4 – Territorio e sede comunale
  1. Il territorio del Comune si estende per Kmq. 16,17 e confina con i comuni di San Lupo, Guardia Sanframondi, Ponte, Paupisi, Vitulano.
  2. La casa comunale comunale, è ubicata nel centro di San Lorenzo Maggiore.
  3. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. Per particolari esigenze il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.
Articolo 5 – Albo Pretorio
  1. Un apposito spazio del Palazzo Civico è destinato ad “Albo Pretorio” per la pubblicazione di atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
  2. La pubblicazione deve garantire l’accessibilità, l’integralità e la facilità di lettura.
  3. Il Segretario cura l’affissione degli atti di cui al 1° comma avvalendosi di un Messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l’avvenuta pubblicazione.
Articolo 6 – Stemma e gonfalone
  1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome “Comune di San Lorenzo Maggiore” e con lo stemma. Le caratteristiche dello stemma e del gonfalone risultano dai bozzetti allegati allo statuto.
  2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco, o suo delegato, si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata.
  3. L’uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati.

Titolo II – Ordinamento Istituzionale

Capo I – Organi del Comune
Articolo 7 – Organi
  1. Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.
  2. Le attribuzioni ed i rapporti tra gli organi sono stabiliti dalla legge e dal presente Statuto.
Capo II – Consiglio Comunale
Articolo 8 – Consiglio Comunale
  1. Il Consiglio Comunale è espressione della comunità locale che lo elegge riunita in corpo elettorale, secondo la disciplina stabilita dalla legge.
  2. Il Consiglio, in virtù della sua funzione di rappresentanza della comunità è titolare del potere di indirizzo politico e amministrativo e del potere di controllo.
  3. Il Consiglio esprime l’indirizzo politico-amministrativo in atti quali mozioni, risoluzioni, ordini del giorno, direttive contenenti obiettivi, principi e criteri informatori delle varie attività dell’Ente. Indirizza altresì l’attività dell’Ente con atti fondamentali di carattere normativo e programmatico.
  4. Il Consiglio Comunale ha competenza sulla adozione degli atti amministrativi fondamentali previsti dalle leggi vigenti.
  5. L’esercizio delle suddette funzioni non può essere oggetto di delega.
  6. Il funzionamento del consiglio comunale è disciplinato da apposito regolamento da approvarsi a maggioranza assoluta, nel quale sono disciplinate le modalità di convocazione, presentazione e discussione delle proposte, il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute.

Articolo 9 – Composizione e durata in carica

  1. Le norme relative alla composizione, alla durata in carica, alle cause di ineleggibilità e di incompatibilità e alla decadenza dei Consiglieri sono stabilite dalla legge.
  2. Il Consiglio rimane in carico sino all’elezione del nuovo, limitandosi dopo la pubblicazione del decreti di indizione dei comizi elettorali ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Articolo 10 – Insediamento del Consiglio Comunale

  1. La prima seduta del Consiglio Comunale è convocata dal Sindaco entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
  2. Nella prima seduta il consiglio deve provvedere nel seguente ordine:
    • convalida degli eletti
    • giuramento del Sindaco
    • comunicazione da parte del Sindaco dei componenti la Giunta Comunale
    • elezione del Presidente del consiglio.
    • presentazione delle linee programmatiche
Articolo 11 – Dimissioni dei Consiglieri
  1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono indirizzate in forma scritta al Consiglio; esse immediatamente registrate al protocollo nell’ordine temporale di presentazione; sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci.
  2. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni dalla presentazione delle dimissioni stesse, deve provvedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l’ordine di presentazione risultante dal protocollo dell’Ente.
Articolo 12 – Decadenza
  1. I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni di cui fanno parte nonché di mantenere il segreto d’ufficio.
  2. Il consigliere che, senza giustificato motivo, non interviene a tre sedute consecutive del consiglio è dichiarato decaduto. Il procedimento di decadenza è attivato dal Presidente del C.C., d’ufficio o su istanza dei singoli consiglieri mediante notifica all’interessato, entro il termine massimo di venti giorni dall’ultima seduta alla quale non ha partecipato. Il consigliere nei cui confronti è disposto il provvedimento ha diritto di esporre in sede consiliare le sue ragioni.
  3. Contestualmente alla pronuncia di decadenza, il consiglio provvede alla surroga.
Articolo 13 – Prerogative e diritti dei Consiglieri
  1. Ogni Consigliere comunale rappresenta l’intero Comune ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato. I consiglieri entrano in carica ed assumono tutte le funzioni ad essa inerenti all’atto della proclamazione.
  2. Ciascun Consigliere ha diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio.
  3. Ciascun Consigliere ha diritto di interrogazione, di interpellanza e di mozione. Il regolamento prevede tempi tassativi entro i quali la Giunta e il Sindaco sono tenuti a rispondere.
  4. Ciascun Consigliere ha diritto di ottenere copia dei provvedimenti del Comune, delle Istituzioni e della Aziende ad esso dipendenti.
  5. Il Consigliere ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e delle aziende ed enti da esso dipendenti tutte le notizie e le informazioni utili all’espletamento del mandato. E’ tenuto al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
  6. I Consiglieri hanno diritto di esercitare il controllo sugli atti della Giunta con le modalità stabilite dalla legge.
  7. Su richiesta di un quinto dei Consiglieri il Sindaco è tenuto a riunione il Consiglio entro il termine non superiore a venti giorni e ad inserire all’ordine del giorno gli argomenti richiesti.
  8. I diritti stabiliti nel presente articolo si esercitano con le modalità previste dal regolamento del Consiglio.
  9. Il Presidente assicura adeguata e preventiva informazione ai singoli consiglieri ed ai gruppi consiliari sulle questioni da sottoporre al consiglio.
  10. Il Consiglio comunale è presieduto dal Presidente, eletto tra i consiglieri, nella prima seduta del consiglio, e gli sono attribuiti, tra gli altri i poteri di convocazione e direzione dei lavori del Consiglio Comunale
Articolo 14 – Presidente del Consiglio
  1. Il Consiglio comunale, nella prima seduta, elegge il Presidente, scelto tra i consiglieri comunali.
  2. Il presidente del Consiglio, oratore ufficiale dell’assemblea, la rappresenta nei rapporti con gli organi istituzionali, ne esprime gli orientamenti su tematiche di carattere politico, sociale, economico e culturale, interviene, ispirandosi a criteri di imparzialità, a tutela delle prerogative dei singoli consiglieri.
  3. Il Presidente convoca e presiede l’assemblea consiliare e la conferenza dei capigruppo, proponendo il calendario dei lavori; concorre alla programmazione, coordina le commissioni consiliari. La carica di Presidente del consiglio è incompatibile con quella di componente di commissioni consiliari, alle quali può partecipare senza diritto di voto.
  4. Il Presidente del consiglio assicura una adeguata preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.
  5. Il Presidente è eletto per appello nomicale a maggioranza dei consiglieri assegnati: Se dopo due scrutini il candidato non ottiene la maggioranza prevista, nella terza votazione, da tenersi entro 15gg., è sufficiente la maggioranza dei consiglieri presenti.
  6. Il Presidente convoca il Consiglio, stabilendone l’ordine del giorno, sentito il Sindaco e la Conferenza dei capigruppo in ordine al calendario dei lavori.
  7. Il Presidente è tenuto alla convocazione anche nel caso in cui lo richedano un quinto dei consiglieri o il Sindaco, inserendo all’ordine del giorno gli oggetti richiesti.
  8. L’adunanza deve avvenire entro venti giorni dalla richiesta.
  9. Le modalità di convocazione sono stabilite dal regolamento consiliare.
Articolo 15 – Linee programmatiche di mandato

Nella seduta di insediamento sono presentate da parte del sindaco, sentita la G.C., le linee programmatiche relative all’azione ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico amministrativo.

  • Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di emendamenti, nelle modalità indicate nel regolamento.
  • E’ facoltà del consiglio provvedere ad integrare nel corso del mandato, le line programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere i ambito locale

Articolo 16 – Gruppi consiliari
  1. I consiglieri per l’esercizio della loro attività politico-amministrativa, connessa all’espletamento del mandato, si costituiscono in gruppi formati ciascuno dagli eletti sotto lo stesso contrassegno. Nel caso in cui sotto un contrassegno sia stato eletto un solo consigliere, questi costituisce egualmente un gruppo consiliare. I consiglieri che non intendono far parte dei gruppi costituiti ai sensi del comma 1, possono formare un unico gruppo autonomo, denominato gruppo misto. Ai gruppi consiliari sono assicurati adeguati mezzi per lo svolgimento della loro attività. Della loro costituzione, i gruppi consiliari ne danno comunicazione al Presidente del c. ed al Segretario comunale.
Articolo 17 – Conferenza dei capigruppo
  1. I capigruppo, nominati dai rispettivi gruppi consiliari entro 10 giorni dalla prima seduta del Consiglio, costituiscono, insieme al Sindaco, la conferenza dei capigruppo.
  2. Le specifiche attribuzioni e le modalità di funzionamento sono stabilite dal regolamento del Consiglio Comunale.
  3. Ai capigruppo consiliari sono trasmesse in elenco, contestualmente all’affissione all’Albo pretorio, tutte le deliberazione della Giunta comunale; i relativi testi sono messi a disposizione dei Consiglieri nelle forme previste dal regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.
Articolo 18 – Commissioni Consiliari
  1. Il Consiglio può, al fine di perseguire una maggiore efficienza decisionale, avvalersi di commissioni a carattere permanente o formate per scopi specifici, costituite nel proprio seno e con criterio proporzionale.
  2. Il numero delle commissioni, le rispettive materie di competenza, le modalità di funzionamento e le forme di pubblicità sono stabilite nel regolamento del Consiglio Comunale.
  3. Alle commissioni è affidato il compito di agevolare e snellire i lavori del Consiglio, svolgendo attività preparatoria in ordine alle proposte di deliberazione ed alle altre questioni sottoposte all’esame del Consiglio.
  4. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.
Articolo 19 – Convocazione del Consiglio
  1. Il Consiglio è convocato dal Presidente cui compete la determinazione della data dell’adunanza e la compilazione dell’ordine del giorno. In caso di assenza o impedimento del Presidente, la convocazione è effettuata dal Consigliere anziano e in mancanza dall’Assessore anziano.
  2. Qualora la convocazione del Consiglio sia richiesta da un quinto dei Consiglieri in carica, la seduta deve aver luogo entro venti giorni dalla formalizzazione della richiesta.
  3. Le modalità di convocazione del Consiglio sono stabilite dal regolamento.
Articolo 20 – Validità delle sedute e delle deliberazioni
  1. Le sedute del Consiglio Comunale sono valide con la presenza della metà dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, tranne i casi in cui la legge e il presente Statuto richiedano una maggioranza qualificata.
  2. Le deliberazioni sono valide quando ottengono la maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi in cui la legge o il presente Statuto richiedano una maggioranza qualificata. In seconda convocazione è necessaria almeno la presenza di 1\3 dei consiglieri assegnati, escluso il Sindaco.
  3. Nelle votazioni palesi i Consiglieri che dichiarano di astenersi si computano del numero dei presenti e non nei votanti.
  4. Nelle votazioni a scrutino segreto le schede bianche e nulle si computano per determinare il numero dei votanti. Non si computano nel numero dei presenti nè in quello dei votanti, i Consiglieri che non prendono parte alla votazione.
  5. Nei casi d’urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.
  6. Delle sedute del Consiglio è redatto verbale, a cura del Segretario comunale
Articolo 21 – Pubblicità delle sedute
  1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche. il Presidente, provvede ad informare la cittadinanza mediante adeguate forme di pubblicità stabilite dal regolamento.
  2. Il regolamento stabilisce altresì i casi in cui il Consiglio Comunale si riunisce in seduta riservata.
  3. Qualora vengano iscritti all’ordine del giorno argomenti di particolare rilevanza politico-sociale il Consiglio Comunale può essere convocato – relativamente alla discussione su tali materie – in seduta aperta, alla quale possono prendere parte i cittadini con diritto di parola.
Articolo 22 – Votazioni
  1. Le votazione sulle deliberazioni del Consiglio Comunale si svolgono in forma palese, salvo i casi stabiliti dal regolamento.
  2. Sono da assumere comunque a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull’apprezzamento personale e sulla valutazione dell’azione svolta.
  3. Le sedute sono pubbliche, salvo i casi individuati dal regolamento.
Articolo 23 – Mozione di sfiducia e scioglimento del Consiglio Comunale
  1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
  2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare il sindaco, e viene messa in discussione non prima di 10 e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.
  3. L’approvazione della mozione di sfiducia comporta lo scioglimento del Consiglio e la nomina di un Commissario ai sensi delle legge vigenti.
  4. Il voto contrario del Consiglio Comunale ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta la dimissione degli stessi.
Articolo 24 – Scioglimento e sospensione dei consigli comunali
  1. Il consiglio comunale viene sciolto nei casi e secondo le modalità di cui all’art 39 della legge 142\90 come modificata dalla legge n° 265\99.
Capo III – Giunta comunale
Articolo 25 – Giunta comunale
  1. La Giunta collabora con il Sindaco per l’attuazione del programma di governo approvato dal Consiglio e adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell’Ente, nel quadro degli indirizzi, dei programmi ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio.
  2. L’attività della Giunta è improntata ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza.
  3. Gli Assessori possono, con delega del Sindaco essere preposti ai vari rami dell’Amministrazione comunale.
  4. La delega attribuisce al delegato le responsabilità connesse alle funzioni con la stessa conferite e può essere revocata in ogni momento dal Sindaco.
  5. E’ Vice-Sindaco l’Assessore cui è attribuita dal Sindaco una delega generale di tutte le funzioni ad esso spettanti.
  6. Assessore anziano è l’Assessore, più anziano di età. L’Assessore anziano in caso di assenza o impedimento sia del Sindaco che del Vice-Sindaco, esercita le funzioni sostitutive del Sindaco.
Articolo 26 – Composizione e nomina
  1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un massimo di quattro assessori.
  2. Il Sindaco comunica al Consiglio nella prima riunione successiva all’elezione, la nomina degli Assessori e del Vice-Sindaco.
Articolo 27 – Cause di incompatibilità ed ineleggibilità
  1. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l’organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.
  2. Oltre ai casi di incompatibilità previsti al comma 1, non possono contemporaneamente far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti e i discendenti, l’adottante e l’adottato, i fratelli, i coniugi e gli affini di primo grado.
  3. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo gradi del Sindaco.
Articolo 28 – Revoca, dimissioni, decadenza
  1. Il Sindaco può procedere alla revoca e sostituzione di uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.
  2. Le dimissioni degli Assessori sono presentate per iscritto al Sindaco ed hanno efficacia dalla loro accettazione.
  3. La Giunta decade e si procede allo scioglimento del C.C. in caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco. La Giunta rimane in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni le funzioni di Sindaco sono svolte dal Vice-Sindaco.
  4. Il Vice-Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché i caso di sospensione dall’esercizio della funzione adottata ai sensi dell’art 15 c.4 bis della 1.55\90 come modificata dall’art 1 L .n16\92.
  5. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al CC. In tal caso si procede allo svolgimento del C,C. co contestuale nomina di un commissario.
  6. Lo scioglimento del CC. Comporta in ogni caso la decadenza del Sindaco nonché della rispettiva G. C. (Questa parte, non essendo pienamente leggibile dalla fotocopia consegnata dagli uffici comunali, potrebbe contenere degli errori, nota di Libertà e Informazione).
Articolo 29 – Funzionamento della Giunta
  1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l’ordine del giorno tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori. e dai responsabili die servizi
  2. Le sedute della Giunta, sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti, così come le deliberazioni
  3. In caso di assenza o impedimento del Sindaco presiede il Vice-Sindaco. In caso di assenza di entrambi la presidenza è assunta dall’Assessore anziano.
  4. Alle sedute della G.C. partecipa il Segretario comunale.
  5. Le deliberazioni della Giunta sono pubblicate all’albo e trasmesse in elenco ai capigruppo.
  6. La G.C. può ammettere alle proprie sedute i funzionari responsabili dei servizi.
  7. Le dimissioni dei singoli assessori sono presentate al sindaco ed acquisite al protocollo dell’ente: Diventano efficaci dal momento in cui il sindaco ne prende atto con proprio provvedimento che può essere anche contestuale a quello di nomina del sostituto: Il sindaco provvede alla sostituzione dell’assessore cessato entro 30 gg. dalla cessazione e ne dà comunicazione al C.C.
Articolo 30 – Attribuzioni
  1. La Giunta collabora con il Sindaco nella amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
  2. Alla Giunta comunale compete l’adozione di tutti gli atti di amministrazione non attribuiti dalla legge e dal presente Statuto alla competenza del Consiglio, del Sindaco, del Segretario, dei dirigenti e dei funzionari.
  3. Nomina i componenti delle commissioni di gare di concorso, ove non espressamente individuati negli appositi regolamenti; delibera le azioni giudiziarie attive e passive, approva gli atti di transazione; approva il PEG
  4. La Giunta svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi generali con i quali indica lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei e i criteri cui dovranno attenersi gli uffici nell’esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive attribuite dalle legge e dallo Statuto.
  5. E’ altresì di competenza della G C. l’adozione dei regolamenti sull’ordinamento degli uffici e servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal C. C.
Articolo 31 – Funzioni generali del Sindaco
  1. Il Sindaco, nell’esercizio delle sue funzioni di capo dell’amministrazione comunale, rappresenta la comunità locale. Esso è garante, di fronte al Consiglio e alla comunità del rispetto dello Statuto del Comune e dell’osservanza dei regolamenti.
  2. Il Sindaco presiede la Giunta e vigila sull’attuazione dei loro deliberati. Sovrintende al buon funzionamento degli uffici e dei servizi e alla esecuzione degli atti; coordina l’attività dell’Ente; esercita il potere di ordinanza e svolge le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
  3. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla della spalla destra.
  4. Il Sindaco, quale capo della Amministrazione, entra in carica all’atto della proclamazione, mentre per il valido e pieno esercizio delle funzioni di Ufficiale di Governo, entra in carica dopo la prestazione del giuramento davanti al Consiglio Comunale, dopo la intervenuta convalida da parte del Consiglio stesso.
  5. Il Sindaco, come Ufficiale di governo, sovrintende alle funzioni relative ai servizi di competenza statale e adotta i provvedimenti contingibili e urgenti a lui demandati dalla legge.
Articolo 32 – Competenze del Sindaco

Il Sindaco in particolare:

  1. Nomina e revoca gli Assessori.
  2. Garantisce l’unità di indirizzo politico e amministrativo, promuovendo e coordinando l’attività degli Assessori per il conseguimento dei fini stabiliti nel documento programmatico.
  3. Definisce l’ordine del giorno delle sedute della Giunta, d’intesa con gli Assessore e sentito il Segretario comunale e gli altri funzionari responsabili.
  4. Su autorizzazione della Giunta sta in giudizio nei procedimenti giurisdizionali o amministrativi, come attore o convenuto e promuove davati all’autorità giudiziaria i provvedimenti conservativi e le azioni possessorie.
  5. Può sospendere l’adozione di atti concernenti la competenza di singoli Assessori e l’attività amministrativa di uffici e servizi, per sottoporli all’esame della Giunta.
  6. Promuove iniziative, sentita la Giunta, per concludere accordi di programma con gli altri enti.
  7. Coordina e riorganizza gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici e degli uffici periferici delle ammistrazioni pubbliche.
  8. Può delegare proprie funzioni in modo permanente o temporaneo agli Assessori.
  9. Nomina, designa e revoca, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, i rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, le nomine e le designazione debbono essere effettuate entro 45 gg. dall’insediamento.
    • Definisce i confitti di competenza o attribuzioni tra organi di governo e gestione.
    • Dispone verifiche ed indagini amministrative sull’attività del comune.
    • adotta le ordinanza con tingibili ed urgenti nelle materie indicate dall’art 38 della L. 142\90;
      • sulla base degli indirizzi espressi dal CC e nell’ambito degli indirizzi espressi eventualmente dalla regione, coordina gli orari degli esercizi commerciali.
      • autorizza l’uso dello stemma e del gonfalone.
      • con le modalità stabilite dal regolamento degli uffici e servizi attribuisce e definisce gli incarichi a tempo determinato di alta specializzazione con contratto di diritto pubblico o, eccezionalmente e con delibera motivata, di diritto privato.
      • nomina il Segretario comunale, scegliendolo da apposito albo.
      • conferisce e revoca le funzioni di direttore generale.
      • nomina i responsabili degli uffici e servizi
      • conferisce l’incarico di messo notificatore.

Titolo III – Ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici

Capo I – Uffici e personale
Articolo 33 – Principi strutturali ed organizzativi

# Il comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale, in conformità alle norme dello statuto, dell’organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione dei ruoli tra gli organi elettivi, a cui sono affidate competenze d’indirizzo, di programmazione e di controllo, e gli organi burocratici, ai quali è affidata la gestione amministrativa e delle risorse umane e strutturali.

  1. Il documento programmatico contiene la programmazione generale e pluriennale dell’attività dell’Ente e rappresenta la fonte principale di riferimento per l’organizzazione e l’utilizzazione delle risorse assieme alla Relazione previsionale e programmatica approvata contestualmente al bilancio.
  2. Gli uffici ed i servizi comunali sono organizzati secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità in modo da realizzare l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa attraverso l’elevazione del livello di produttività. Il personale agli stessi preposto opera con professionalità e responsabilità al servizi dei cittadini. Nell’attuazione di tali criteri e principi i funzionari responsabili, coordinati dal Segretario comunale, assicurano l’imparzialità ed il buon andamento dell’amministrazione promuovono la massima semplificazione dei procedimenti e dispongono l’impiego delle risorse con criteri di razionalità economica.

Articolo 34 – Struttura organizzativa
  1. L’organizzazione generale degli uffici e dei servizi comunali, stabilita con apposito regolamento, deve essere improntata a criteri di autonomia operativa, funzionalità ed economicità di gestione secondo principi di professionalità. La struttura è organizzata di aree.
  2. Ad ogni area è preposto un responsabile che esercita le funzioni affidatagli dalla legge, ossia di gestione inerenti le funzioni affidate, anche con rilevanza esterna.
Articolo 35 – Incompatibilità
  1. Il dipendente non può svolgere attività lavorative che possano far sorgere un conflitto d’interessi con il Comune. La posizione di dipendente comunale è incompatibile con altri impieghi pubblici e privati, e con l’esercizio in modo abituale di attività commerciale, industriali e professionali, salvo le eccezioni di legge.
  2. Ai dipendenti, compatibilmente con le esigenze del servizio, con provvedimenti motivati, secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto delle specifiche professionalità, possono essere conferiti incarichi professionali in conformità alla legislazione vigente.
Articolo 36 – Responsabili dei Servizi
  1. Al Responsabile di servizio, in attuazione delle leggi n. 127/97 e 08.06.90 n 142 come modificata dalle legge 265/99, sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai competenti organi dell’Ente. I responsabili, come individuati nel regolamento di organizzazione, provvedono ad organizzare gli uffici ed i servizi secondo le direttive impartite dal Segretario Comunale.
Articolo 37 – Segretario Comunale
  1. Il Segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente, sovrintende e coordina l’esercizio delle funzioni dei dirigenti e dei funzionari responsabili dei servizi, assicurando l’unitarietà operativa dell’organizzazione comunale nel proseguimento degli indirizzi e delle direttive espresse dagli organi elettivi.
# Svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell’Ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
  1. Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio Comunale e della Giunta, curando la redazione dei relativi verbali.
  2. Cura la trasmissione degli atti deliberativi al Comitato Regionale di Controllo ed attesta l’avvenuta pubblicazione all’Albo e l’esecutività di atti e provvedimenti dell’Ente.
  3. Può rogare tutti i contratti nei quali l’Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell’interesse dell’ente. Per gli atti di trasferimento di immobili, convenzioni riguardanti immobili, costituzione o cessione di servitù, costituzione o trasferimento di diritti reali aventi per oggetto beni immobili, l’Amministrazione può conferire apposito incarico ad un Notaio.
Articolo 38 – Direttore Generale
  1. Il Sindaco può nominare, previa stipula di una convenzione tra Comuni le cui popolazioni assommate raggiungono almeno 15.000 abitanti e previa deliberazione della Giunta comunale, un Direttore Generale, al di fuori della dotazione organica del personale e con contratto a tempo determinato nel rispetto dell’art. 51bis della legge 142/90 come introdotto dall’art. 6, comma 10, della legge 127/97 e di quanto previsto dal Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.
  2. I compiti e le funzioni del Direttore Generale sono definite dalla vigente normativa e dal Regolamento di cui al precedente comma.
  3. In particolare il Direttore Generale esercita le seguenti funzioni:
    a) predispone il piano dettagliato di obiettivi e la proposta di piano esecutivo di gestione;
    b) svolge compiti di impulso, coordinamento e controllo nei confronti dei responsabili di servizio, risolvendo eventuali conflitti di competenza che dovessero insorgere tra gli stessi ed esercitando funzioni sostitutive in caso di assenza o impedimento, nonché di accertata inefficienza;
    c) presiede le commissioni di concorso per il reclutamento del personale apicale, autorizza le missioni, le prestazioni straordinarie, i congedi ed i permessi dei responsabili di servizio, con l’osservanza delle norme organizzative vigenti, attribuisce i trattamenti economici accessori spettanti ai responsabili di servizio nel rispetto di quanto stabilito dai contratti collettivi di lavoro e a seguito di atto formale da adottarsi dagli organi collegiali competenti;
    d) determina, sulla base dei criteri fissati dalla Giunta Comunale e su preposta dei responsabili di servizio, l’orario di lavoro e l’orario di servizio del personale dipendente, nonché l’orario di apertura al pubblico degli uffici comunali;
    e) adotta, sentito il parere dei responsabili di servizio, provvedimenti di mobilità del personale tra i diversi settori, con esclusione della mobilità dei responsabili di Settore stessi, di competenza del Sindaco;
    f) predispone piani di attuazione, proposte, relazioni e programmi di carattere organizzativo, sulla base delle direttive ricevute dagli organi elettivi.
    La durata dell’incarico non può eccedere il mandato elettorale del Sindaco che può procedere alla sua revoca, previa delibera della G.C. nel caso in cui non raggiunga gli obiettivi fissati.
  4. Contestualmente al provvedimento di nomina del Direttore Generale devono essere disciplinati i rapporti e le competenze con il Segretario comunale, restando esclusa qualsiasi tipo di subordinazione.
  5. Nel caso in cui il Direttore Generale non sia nominato, le relative funzioni possono essere attribuite dal Sindaco al Segretario comunale.
Articolo 39 – Conferenza dei Responsabili dei Servizi
  1. Per un miglior esercizio delle funzioni dei Responsabili dei Servizi, per favorirne l’attività per progetti e programmi, è istituita la Conferenza permanente dei funzionari responsabili dei Servizi presieduta e diretta dal Segretario comunale anche ai fini dell’esercizio della sua attività di coordinamento.
  2. Nel rispetto delle competenze previste dalla normativa vigente nell’Ente per gli organi elettivi, per il Segretario, per il Direttore Generale ove nominato, e per i funzionari responsabili, alla conferenza spettano funzioni propositive, di indirizzo, consultive, organizzatorie, istruttorie ed attuative.
  3. Il funzionamento e le modalità d’esercizio delle attribuzioni sono disciplinate dal Regolamento di organizzazione.
Articolo 40 – Personale a contratto
  1. Per la copertura dei posti di alta specializzazione, il Comune, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, può ricorrere a contratto a tempo determinato di diritto pubblico o occasionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato.
  2. Possono essere inoltre stipulati, anche al di fuori della dotazione organica e con criteri, modalità e limiti stabiliti dal Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari di area direttiva, solo in assenza di professionalità analoghe all’interno dell’Ente.
    Tali contratti possono essere stipulati in misura complessivamente non superiore al cinque per cento della dotazione organica dell’Ente, non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco ed il relativo trattamento economico viene determinato nel rispetto delle vigneti disposizioni di legge e di regolamento.
Capo II – Servizi pubblici
Articolo 41 – Forme di gestione
  1. Il Consiglio comunale può deliberare l’istituzione e l’esercizio di pubblici servizi nelle seguenti forme:
    • in economia
    • in concessione
    • a mezzo di aziende speciali
    • a mezzo di istituzioni
    • a mezzo di società per azioni
    • convenzioni, consorzi e gestioni in economia

Titolo IV – Patrimonio-Finanza e contabilità

Articolo 42 – Principi e criteri
  1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, altre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo alla efficacia dell’azione del Comune. L’attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio Comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell’Ente. E’ facoltà del Consiglio richiedre agli organi e agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all’organizzazione ed alla gestione dei servizi.
Articolo 43 – Revisore dei conti
  1. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell’ufficio del revisore dei conti e ne specificano le attribuzioni di controllo.
  2. Il revisore dei conti oltre a possedere requisiti prescritti dalle norme sull’ordinamento delle autonomie locali, deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l’elezione a Consigliere comunale.
  3. Il regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza. Saranno altresì disciplinate con il regolamento le modalità di revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai sindaci delle S.p.A.
  4. Il revisore collabora con il Consiglio ed esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione ed attesta la corrispondenza al rendiconto delle risultanze della gestione. Nella relazione annuale che accompagna la proposta di deliberazione esprime i rilievi e le proposte tendenti a perseguire miglioramenti dell’efficienza e della produttività e della economicità di gestione. Il revisore può partecipare alle sedute del consiglio e della Giunta, quando espressamente richiestogli.
    Nell’esercizio delle sue funzioni con modalità e limiti definiti nel regolamento, i revisori avranno diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle loro competenze.
Articolo 44 – Patrimonio

I beni patrimoniali non destinati alla diretta utilizzazione ai fini del comune, sono soggetti a gestione economica finalizzata alla ottimizzazione della redditività.

Titolo V – Forme di cooperazione

Articolo 45 – Principi generali di cooperazione
  1. Il Comune di San Lorenzo Maggiore promuove lo sviluppo economico sociale e civile della comunità locale e provvede alla gestione di servizi anche attraverso forme di collaborazione con altri enti pubblici , secondo le modalità stabilite dai rispettivi ordinamenti.
  2. Può dar vita altresì a forme di consultazione e coordinamento politico e programmatico con altri enti locali.
  3. Per dare attuazione alle finalità di cui ai commi precedenti il Comune si avvale anche degli altri istituti previsti dal Capo VIII della legge 142/90.
Articolo 46 – Convenzioni
  1. Per la gestione coordinata di determinate funzioni o servizi, ovvero per la realizzazione di opere pubbliche, il Comune può stipulare apposite convenzioni con altri Comuni e con la Provincia.
  2. Le convenzioni, contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalle legge, sono approvate dal Consiglio Comunale.
Articolo 47 – Consorzi
  1. Il Comune, per la gestione associata di uno o più servizi, a carattere imprenditoriale, può costituire con altri Comuni e la Provincia un consorzio secondo le norme vigenti.
  2. Il Consiglio Comunale approva con la maggioranza prevista dalla legge la relativa convenzione unitamente allo statuto del Consorzio.
  3. Il Comune è rappresentato nell’assemblea del Consorzio dal Sindaco o da un suo delegato con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione o dallo statuto del Consorzio.
Articolo 48 – Accordi di programma
  1. Gli accordi di programma sono promossi per dare attuazione ad interventi che chiedono l’azione coordinata di più enti ed amministrazioni pubbliche.
  2. La procedura è avviata dal Sindaco, quando il Comune di San Lorenzo Maggiore abbia competenza primaria o prevalente nella realizzazione dell’intervento.
  3. l?accordo di programma è definito e sotto scritto dal Sindaco, dai rappresentanti legali di tutte le amministrazioni interessate nonché dai soggetti pubblici a cui l’accordo ponga determinati obblighi o adempimenti.
  4. Il contenuto dell’accordo di programma, oltre alla conformità a leggi statali e regionali, deve prevedere:
    • I programmi delle opere da realizzare, gli obblighi e gli adempimenti dei soggetti partecipanti, i tempi di attuazione, gli aspetti finanziari;
    • la composizione del collegio arbitrale cui compete la vigilanza;
    • sull’esecuzione dell’accordo.
Articolo 49 – Unioni di Comuni

Le unioni di comuni sono enti locali costituiti da due o più comuni di norma contermini allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza.

Titolo VI – Partecipazione decentramento e diritto di accesso

Capo I – Istituti di partecipazione
Articolo 50 – Promozione dell’associazionismo e del volontariato
  1. Il Comune garantisce l’effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all’attività politica, amministrativa, economica e sociale della comunità. A tal fine riconosce, valorizza e favorisce il costituirsi di libere associazioni che intendono concorrere con metodo democratico e senza scopo di lucro al perseguimento delle predette attività.
  2. Il Comune riconosce le organizzazioni di volontariato, libere ed autonome espressioni della Comunità, e ne sostiene l’attività per il conseguimento di finalità pubbliche e l’affermazione dei valori di solidarietà, in attuazione dei principi stabiliti dalle legge 11.08.91 n.266.
  3. Il Comune riconosce altresì le associazioni PRO LOCO quali strumenti di base per la tutela dei valori naturali, artistici e culturali del territorio, nonché di promozione delle attività turistiche.
    Nella prospettiva di tali rapporti, le associazioni debbono chiedere l’iscrizione in apposito albo comunale, presentando il proprio atto costitutivo, lo statuto e indicando le persone che le rappresentano.
    L’iscrizione nell’albo è deliberata dalla G.C. che la riesamina ogni due anni. la disciplina di tali rapporti è demandata ad apposito regolamento.
Articolo 51 – Consulte
  1. Il Comune può promuovere la costituzione di organismi di partecipazione quali consulte, disciplinandone la composizione ed il funzionamento con appositi regolamenti approvati dal Consiglio Comunale.
Articolo 52 – Consultazioni
  1. Il Consiglio Comunale o la Giunta, possono promuovere la consultazione della popolazione su specifici argomenti di interesse collettivo anche attraverso questionari e sondaggi. I risultati delle consultazioni devono essere comunicati al Consiglio comunale ed inseriti nelle eventuali deliberaizoni.
Articolo 53 – Petizioni
  1. I cittadini del Comune possono rivolgere al Sindaco petizioni su temi di competenza comunale al fine di esporre problemi e necessità e chiedere adeguati provvedimenti amministrativi.
  2. Le petizioni devono essere sottoscritte da almeno 200 cittadini residenti con firma leggibile e con indicazione accanto alla stessa, del cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza del firmatario.
  3. Ad ogni petizione dovrà essere fornita dagli organismi competenti risposta scritta da inviare all’indirizzo del primo firmatario, od altro indirizzo espressamente indicato entro quarantacinque giorni dall’arrivo della stessa.
Articolo 54 – Istanze
  1. Ciascun cittadino del Comune può rivolgere istanze scritte al Sindaco, in merito alle competenze del Comune, per segnalare disfunzioni o proporre soluzioni.
  2. L’amministrazione comunale è tenuta, attraverso gli organismi competenti, a fornire una risposta scritta entro 60 giorni dal ricevimento dell’istanza.
Articolo 55 – Proposte
  1. I cittadini, e i Consigli di partecipazione, possono avanzare al Comune proposte di adozione di deliberazioni in merito a materie di competenza della Giunta e del Consiglio.
  2. La proposta, deve essere sottoscritta da almeno 200 cittadini scritti alle liste elettorali del Comune, con firma leggibile e con indicazione, accanto alla stessa, del cognome, nome e luogo di residenza.
  3. L’ammissibilità delle proposte è demandata alla valutazione della conferenza dei capigruppo, se trattasi di materie che riguardano il Consiglio Comunale, oppure al Sindaco se riferita ad organismi di competenza della Giunta.
  4. Il Sindaco e il Presidente sono tenuti ad iscrivere la proposta all’o.d.g. del Consiglio della Giunta entro 45 giorni dalla data di presentazione.

Le istanze, le petizioni e le proposte sono raccolte in unico ed apposito registro in ordine cronologico con l’indicazione dell’iter decisorio ed eventuali provvedimenti adottati; Il registo è pubblico.

Articolo 56 – Referendum Consultivo
  1. E’ ammesso referendum consultivo su questioni di rilevanza generale inerenti materie di esclusiva competenza Comunale.
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  1. Il referendum è indetto dal Sindaco su richiesta della maggioranza assoluta del Consiglio Comunale ovvero di un numero di cittadini iscritti alle liste elettorali del comune non inferiore a 500.
  2. Sono escluse dalla consultazione referendaria le questioni inerenti:
    • a) Statuto e i regolamenti Comunali;
    • b) Bilancio e tributi;
    • c) Nomine;
    • d) Dotazione organica dell’ente;
    • e) Regolamenti del consiglio comunale;
    • f) Disciplina referendaria o elettorale;
    • g) questioni concernenti persone singole o associate, minoranze etniche o religiose;
    • h) espropriazioni, emissioni di prestiti; progetti di OOPP dopo l’approvazione del progetto definitivo; atti di pianificazione e programmazione dopo l’atto finale di approvazione.
  3. Hanno diritto di partecipare alla consultazione tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
  4. La legittimità del quesito referendario, articolato in unica domanda formulata in modo chiaro e coinciso è valutata da una commissione costituita da tre esperti tecnico-giuridici nominati dal Consiglio Comunale.
  5. Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta e autenticazione delle firme dei sottoscrittori, gli aspetti organizzativi per lo svolgimento delle operazioni di voto, le forme di pubblicità.
  6. Entro 30 giorni dallo svolgimento del referendum il Presidente o Sindaco, convoca il C.C. per l’esame del risultato ed assunzioni di provvedimenti conseguenti entro 60 gg.
  7. Per quanto non disciplinato dallo Statuto o dal regolamento si applicano le norme relative ai referendum nazionali.
Articolo 57 – Effetti del referendum
  1. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto se ha partecipato alla consultazione la maggioranza degli elettori iscritti alle liste elettorali e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi altrimenti è dichiarato respinto. Il Sindaco sulla base dei risultati elettorali proclama l’esito del referendum e cura che allo stesso venga data adeguata pubblicità.
  2. In caso di esito negativo non potrà essere riproposto lo stesso quesito referendario prima che siano trascorsi 5 anni.
  3. Se l’esito è favorevole il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio Comunale, entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull’oggetto del quesito sottoposto a referendum.
Articolo 58 – Azione popolare

Ogni elettore può far valere in giudizio azione o ricorsi che spettano al comune, in qualsiasi sede giudiziaria. Qualora il giudice ritenga infondato l’azione le spese di giudizio saranno a carico di chi ha promosso l’azione. Le spese saranno a carico del comune e non dell’elettore qualora pur nel caso di soccombenza:

  • il comune, volontariamente o in forza dell’integrazione del contraddittorio ordinato dal giudice, si sia costituito in giudizio;
  • il comune, costituitosi in giudizio, abbia fatto sua l’azione o ricorso promosso dall’elettore.

Capo II – Diritto di accesso e di informazione
Articolo 59 – Principi generali
  1. Il Comune di San Lorenzo Maggiore attribuisce particolare rilevanza all’informazione da rendere ai cittadini, sia relativamente ai propri servizi che a quelli erogati da altri livelli istituzionali.
  2. Promuove iniziative editoriali che valorizzino l’arte, la cultura e l’economia del territorio e che diano conto degli atti di maggior rilievo ed interesse per i cittadini approvati dal Consiglio e dalla Giunta Municipale.
Articolo 60 – Pubblicità degli atti
  1. Tutti gli atti dell’Amministrazione Comunale sono pubblici, ad eccezioni di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l’esibizione in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese. Ovvero possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell’azione amministrativa.
  2. Deve comunque essere garantita ai soggetti interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, con esclusione di quelli soggetti a segreto o divieto di divulgazione previsto dalla legge.
  3. Non è ammesso l’accesso ai documenti preparatori per la formazione di atti normativi ed amministrativi generali.
  4. Presso l’ufficio segreteria del Comune devono essere tenuti a disposizione dei cittadini, per la consultazione, un esemplare della Costituzione, del presente Statuto, la raccolta della Gazzetta Ufficiale della Repubblica, del Bollettino Ufficiale della Regione Campania e dei regolamenti Comunali.
Articolo 61 – Diritto di accesso e di informazione dei cittadini
  1. Tutti i cittadini singoli ed associati, hanno diritto di accedere agli atti e ai documenti amministrativi – secondo le modalità stabilite dal regolamento che dovrà contemperare l’esercizio di tele diritto con il normale lavoro degli uffici – per ottenere il rilascio di copie previo pagamento dei soli costi di riproduzione, salve le vigenti disposizioni in materia di bollo. E’ consentito, altresì, l’accesso ad informazioni, ancorché non trasfuse in atti in possesso dell’ente.
  2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata.
  3. Il regolamento per il diritto di accesso individua le modalità di esercizio del diritto ed individua le categorie di documenti sottratti nei limiti e per le esigenze previste dalla legge.
Capo III – Il difensore civico
Articolo 62 – Istituzione
  1. E’ istituito l’Ufficio del Difensore Civico a garanzia del buon andamento e dell’imparzialità dell’azione amministrativa.
  2. In accordo con gli altri comuni che fanno parte della Comunità Montana del Titerno, potrà essere istituito un unico Difensore Civico.
  3. Il Difensore Civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell’ordinamento vigente.
Articolo 63 – Attribuzioni
  1. L’intervento del difensore civico può essere richiesto da tutti gli appartenente alla comunità Laurentina ancorché in forma associata per assicurare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano tempestivamente e correttamente emanati.
  2. Il Difensore Civico è tenuto a segnalare eventuali abusi, disfunzioni, carenze, ritardi dell’Amministrazione nei confronti dei cittadini e può inoltre intervenire, di propria iniziativa, di fronte ai casi di particolare gravità già noti e che stiano preoccupando la cittadinanza. Invita al riesame e modifica degli atti emanati e dei procedimenti, quando riscontra vizi o irregolarità.
  3. Il Difensore Civico ha diritto di ottenere dagli Uffici del Comune e dagli Enti dipendenti copia degli atti e documenti, nonché ogni notizia inerente alla questione trattata e non gli può essere opposto il segreto d’ufficio.
  4. Il rilascio di atti e documenti è a titolo gratuito. Il Difensore Civico non può utilizzare tali atti per fini diversi da quelli d’ufficio ed è tenuto al segreto secondo le norme di legge.
  5. Al Difensore Civico sono altresì attribuite le funzioni previste dall’art. 17, comma 39 della legge n. 237/1997.
Articolo 64 – Nomina e requisiti
  1. Il Difensore Civico è eletto con deliberazione del Consiglio Comunale a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune entro 90 gg, dall’insediamento.
  2. Il Difensore Civico deve essere in possesso dei requisito di eleggibilità e di compatibilità con la carica di Consigliere Comunale ed essere scelto fra i cittadini che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico-amministrativa.
  3. L’incarico di Difensore Civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica e con l’esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché di qualsiasi commercio o professione che lo pongono in rapporto con il Comune di San Lorenzo Maggiore.
  4. Nel caso di un unico Difensore Civico a livello di Comunità Montana, il sistema di elezione verrà determinato in accordo con gli altri Comuni o Enti nella deliberazione consiliare istitutiva. Il Consiglio comunale può stabilire di avvalersi del difensore civico della regione o provincia o di altro comune, stipulando apposita convenzione.
Articolo 65 – Durata in carica – Revoca
  1. Il Difensore Civico dura in carica quanto il consiglio che lo ha eletto e non può essere riconfermato. I poteri del Difensore Civico sono prorogati fino all’entrata in carica del successore.
  2. Il Difensore Civico può essere revocato, con deliberazione del Consiglio Comunale da adottarsi a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune, per gravi violazioni di legge o documentata inefficienza.
Articolo 66 – Rapporti con il Consiglio Comunale
  1. Il Difensore Civico invia al Consiglio Comunale, entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione sull’attività svolta nell’anno precedente, segnalando i casi in cui si sono verificati ritardi e irregolarità e formulando osservazioni e suggerimenti.
  2. Il Consiglio Comunale, esaminata la relazione, adotta le determinazioni di sua competenza che ritenga opportune.
  3. Il Difensore Civico partecipa di diritto, come osservatore, alle riunioni del Consiglio Comunale senza diritto di parola o di voto ancorché consultivo. Può esprimere la propria pubblica opinione solo se richiesto dal Sindaco o da chi presieda l’organo collegiale.
Articolo 67 – Mezzi del Difensore Civico
  1. Il Consiglio Comunale stabilisce la sede dell’ufficio del Difensore Civico e determina, con apposito regolamento, le funzioni, le modalità di accesso dei cittadini, il trattamento economico e quanto altro necessario per l’assolvimento di tale compito.

Titolo VII – Funzione normativa

Articolo 68 – Statuto
  1. Lo statuto contiene le norme fondamentali dell’ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
Articolo 69 – Regolamenti
  1. Il Comune emana regolamenti:
    • nelle materie ad essi demandate dalla legge o dallo Statuto;
    • in tutte le altre materie di competenza comunale.
  2. Nelle materia di competenza riservata dalla legge generale sugli Enti Locali la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.
  3. Nelle altre materie i Regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.
  4. L’iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun Consigliere ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dal presente Statuto.
  5. Nella formazione dei Regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
  6. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all’Albo Pretorio: dopo l’adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva, quale forma di pubblicità per consentirne la effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.
Articolo 70 – Adeguamento delle fonti normative comunali
  1. Gli adeguamenti dello Statuto e dei regolamenti debbono essere apportati nel rispetto dei principi dell’ordinamento comunale contenuti nella costituzione, nella legge n.142/1990 ed in altre leggi e nello Statuto stesso entro 120 giorni successivi all’entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Titolo VII – Disposizioni transitorie e finali

Articolo 71 – Modifiche allo Statuto
  1. Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dal Consiglio Comunale con le modalità di cui all’art. 4, comma 3, della legge numero 142/90.
Articolo 72 – Entrata in vigore
  1. Il presente Statuto entra in vigore dopo trenta giorni successivi alla sua affissione all’albo pretorio.
  2. Il Consiglio Comunale promuove le iniziative ritenute idonee ad assicurare la conoscenza da parte di tutti i cittadini dello Statuto e delle eventuali modifiche ad esso apportate.
  3. La legislazione in materia di ordinamento dei comuni e di disciplina dell’esercizio delle funzioni ad esso conferite, enuncia espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile all’autonomia normativa del comune.

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