Proposta di Regolamento per le riprese audio-video dei lavori del Consiglio Comunale e loro pubblicazione

pubblicato il 23 February 2009, 16:04

a cura di

Libertà e Informazione

Indice

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento
Articolo 2 – Principi regolamentari
Articolo 3 – Riprese e pubblicazioni dei lavori del Consiglio Comunale
Articolo 4 – Responsabilità
Articolo 5 – Disposizioni finali

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

  1. Il presente Regolamento disciplina le attività di comunicazione pubblica ordinaria e straordinaria dell’Amministrazione Comunale di San Lorenzo Maggiore (Sindaco, Presidente del Consiglio Comunale, Giunta Municipale e singoli Assessori, Gruppi consiliari e singoli Consiglieri) tramite Internet.

Articolo 2 – Principi regolamentari

  1. Il servizio di comunicazione pubblica delle attività istituzionali tramite Internet deve essere effettuato con rigoroso rispetto dei principi di imparzialità, obiettività e completezza e può essere effettuato solo previa richiesta al Presidente del Consiglio.

Articolo 3 – Riprese e pubblicazioni dei lavori del Consiglio Comunale

  1. Il Presidente del Consiglio Comunale è l’autorità competente in tema di riprese televisive dei lavori del Consiglio Comunale. In tale veste:
    • provvede ad autorizzare la registrazione audio-video dei lavori del Consiglio Comunale e la pubblicazione della stessa
    • provvede all’invio dell’avviso di convocazione comunale a chi fa richiesta ufficiale di effettuare le riprese secondo questo regolamento
    • informa, sul manifesto di avviso di convocazione per i cittadini, riguardo la possibile registrazione audio-video dei lavori del Consiglio Comunale e la successiva pubblicazione della stessa
    • stabilisce quali argomenti debbano essere esclusi dalla pubblicazione, dandone informazione durante lo svolgimento dei lavori
    • si impegna a dare parola a coloro che intervengono indicando nome, cognome e gruppo consiliare di appartenenza
    • vigila sul rispetto delle norme stabilite con il presente regolamento
  2. I Consiglieri Comunali
    • possono indicare le modalità con cui preferiscono farsi riprendere durante i propri interventi. Tale scelta deve essere consegnata dal Presidente del Consiglio Comunale e ai soggetti che effettuano le riprese, prima dell’inizio dei lavori e delle riprese stesse.
  3. I soggetti che effettuano le riprese dei lavori del Consiglio Comunale:
    • si impegnano a coprire tutti i costi derivanti dalle riprese e dalla loro pubblicazione, ad esclusione della corrente elettrica presente nel luogo in cui avvengono i lavori del Consiglio Comunale, il cui utilizzo deve essere gratuito
    • si impegnano a pubblicare le registrazioni in licenza “Creative Commons Public License. Attribuzione – Non opere derivate 2.5 (ITALIA)” allegata al presente regolamento e disponibile su Internet al seguente indirizzo: http://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.5/it/legalcode
    • si impegnano a consegnare, agli uffici comunali competenti, e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione, le registrazioni così come pubblicate su supporto digitale e l’URL (Uniform Resource Locator) dal quale è possibile visionare le riprese
    • possono pubblicare una versione costituita dalla sola registrazione audio, qualora il video richiedesse tempi di fruizione elevati
    • possono pubblicare la registrazione dividendola in più segmenti in modo che non siano pregiudicati l’integrità e la comprensibilità dei lavori consiliari
    • si impegnano a rispettare le norme stabilite dal presente regolamento

Articolo 4 – Responsabilità

  1. Ciascun consigliere o amministratore è individualmente responsabile per le opinioni ed affermazioni dichiarate durante le riprese.
  2. Il Comune di San Lorenzo Maggiore, in quanto istituzione, e i soggetti che hanno diritto ad effettuare le registrazioni e le pubblicazioni, sono sollevati da qualsiasi responsabilità in merito alla diffusione delle predette opinioni e affermazioni.

Articolo 5 – Disposizioni finali

  1. Il presente Regolamento, composto di 5 articoli, entra in vigore contestualmente alla esecutività della delibera di approvazione dello stesso.

Commenti

  1. Inviato da Carlo (24 February 2009, 01:39) - [link al commento]

    non riesco a spiegarmi come mai tanta paura per delle riprese audio-video di Consigli Comunali pubblici…..comunque come sempre apprezzo il vostro sforzo, che anche attraverso questa proposta di regolamento, mira a diffondere sempre di più nel nostro territorio la cultura dell’informazione, che spero un giorno possa portare ad una democrazia partecipata, dove anche i cittadini siano coinvolti nelle scelte di cui essi stessi sono i destinatari…..ciao

  2. Inviato da Piero ( 8 February 2010, 05:47) - [link al commento]

    Da circa 2 anni e mezzo sono consigliere comunale di minoranza di un piccolo comune di 2.000 abitanti.
    Ho ripreso il primo consiglio comunale con la telecamera dai banchi dell’opposizione:al secondo consiglio comunale è stato approvato dalla maggiornaza un regolamento che mi vieta di riprendere i consigli comunali!!
    Esiste una legge, un articolo, un modo per ottenere una registrazione dei consigli comunali, anche solo audio mi basterebbe…sarebbe comunque un trionfo per la trasparenza!!

  3. Inviato da Lorenzo Ferrara ( 9 February 2010, 07:19) - [link al commento]

    Il Garante della Privacy, a pagina 63 della Relazione del 2003, scrive:

    “In merito alla pubblicità degli atti e delle sedute del consiglio comunale, l’Autorità ha anche precisato che un consigliere comunale può registrare con l’ausilio di strumenti propri le sedute dell’assemblea consiliare a condizione che, quando la registrazione, in ipotesi particolari, è effettuata per fini esclusivamente personali, i dati non siano destinati alla comunicazione sistematica o alla diffusione, e quando invece è (più spesso) effettuata per scopi diversi, gli interessati siano posti previamente in condizione di essere informati (Nota 23 aprile 2003).”

    Ora, tutto dipende da cosa è scritto nel regolamento. Le registrazioni dei Consigli Comunali, e la loro pubblicazione, estendono il diritto di partecipazione anche alle persone che non possono spostarsi dalla propria casa e ai cittadini che sono lontani dal Comune.

    Quindi, a mio parere, il regolamento approvato nel suo Comune divide la cittadinanza in due categorie, quelli che possono muoversi, che hanno la possibilità di partecipare ai lavori del Consiglio Comunale, e quelli che non possono muoversi, i quali ne vengono completamente esclusi.

  4. Inviato da paolo ( 5 July 2010, 10:33) - [link al commento]

    ma quale regolamento!!? I cittadini hanno il diritto di partecipare ad un Consiglio Comunale in quanto pubblico, ed è un diritto costituzionale (art. 21); ma siccome le aule non possono contenere tutti i cittadini è automatico che l’unica modalità è la registrazione, che andrebbe addirittura fatta e pubblicata dal Consiglio Comunale stesso. Chi impedisce una ripresa video in una sala consigliare lede il diritto costituzionale dei cittadini. Un regolamento che vieta anche parzialmente tale diritto è illegale e incostituzionale. Cittadini svegliamoci.

  5. Inviato da Lorenzo Ferrara ( 5 July 2010, 12:53) - [link al commento]

    Caro Paolo, la prima cosa che mi viene in mente è che ogni cittadino può usufruire dei suoi diritti se è interessato a farlo in prima persona. Ti ringrazio tantissimo per il tuo commento. Le tue parole mi hanno fatto pernsare a qualcosa di nuovo.

    Vorrei far notare che solitamente preferiamo pubblicare e firmare i commenti con nome e cognome, per darci una identità in questo mondo virtuale.

  6. Inviato da stefano frigerio (19 October 2010, 12:23) - [link al commento]

    SALVE MI CIAMO STEFANO VOLEVO SAPERE SE SI PUOREGISTRARE UNA CONVERSAZIONE TRADUE PRIVATI ,TRA UN PRIVATO E IL SINDACO ,REGISTRAZIONE DI UN CONSIGLIO COMUNALE SE SI E IN TUTTI E TRE I CASI, COSA BISOGNA DIRE PRIMA DELLA REGISTRAZIONE SE CISONO DEGLI ARTICOLI DI LEGGE DA ACCENNARE.

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